gratuito patrocinio

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Il patrocinio a spese dello Stato (cosiddetto gratuito patrocinio) è stato istituito al fine di rendere effettivo il diritto di difesa, contemplato dalla Costituzione Italiana, dal Trattato per la Costituzione della Comunità Europea, dalla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il gratuito patrocinio garantisce assistenza legale (giudiziale) alle persone prive di risorse finanziarie sufficienti per corrispondere l’onorario ad un avvocato. L’onorario e le spese spettanti al legale, e le spese processuali, pertanto, saranno liquidati dal giudice al termine del processo e corrisposti all’avvocato dallo Stato.

Cos’è il gratuito patrocinio

Il D.P.R. 115 del 2002, che disciplina il gratuito patrocinio, consente a chi è privo di un reddito minimo (per il 2018 pari a € 11.493,82) di essere difeso gratuitamente, e quindi di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste verranno corrisposte dallo Stato. Il gratuito patrocinio non copre però le spese di un’eventuale soccombenza: la rifusione del compenso dell’avversario vittorioso resta a carico della parte istante anche se ammessa al beneficio. Il gratuito patrocinio è limitato alla sola difesa processuale e non riguarda l’assistenza stragiudiziale (attività quali, ad esempio, la consulenza svolta dall’avvocato prima del giudizio).

Condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio:

  • nel processo penale

  • tranne che per alcune tipologie di reato, i cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che siano indagati, imputati, condannati, responsabili civili o civilmente obbligati per l’ammenda, persone offese dal reato, danneggiati che intendano costituirsi parte civile. Può quindi chiedere l’ammissione al beneficio anche la vittima di un reato.

  • nel processo civile

  • i cittadini italiani e degli altri Stati appartenenti all’Unione Europea; gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del verificarsi del fatto oggetto del processo da instaurare; il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea (extracomunitario) che intende impugnare il provvedimento di espulsione o decisioni in ordine alla domanda di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25); gli apolidi (ovvero chi non abbia alcuna cittadinanza); gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.